Onorevoli Colleghi! - Con l'articolo 4, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, gli orfani di guerra sono stati privati dei benefìci che la legge 24 maggio 1970, n. 336, riconosceva loro, che consistevano in un contributo economico elargito dallo Stato e alcuni benefìci in ordine al pensionamento.
In particolare, l'articolo 1 della legge n. 336 del 1970 prevedeva per i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, ex combattenti e assimilati, la possibilità di chiedere nella carriera di appartenenza la valutazione di due anni o, se più favorevole, il computo delle campagne di guerra o del periodo di prigionia, ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici e del conferimento della successiva classe di stipendio.
Tale norma fu interpretata in modo estensivo, per cui l'anzianità attribuita ai sensi del citato articolo 1 della legge n. 336 del 1970, andava assimilata a quella maturata con il servizio effettivo e, quindi, valutata ogni qualvolta erano attribuiti miglioramenti economici.
Dunque l'interpretazione estensiva della suddetta norma ha senza dubbio prevalso, anche nell'ambito della giurisprudenza contabile, fino a quando il comma 5 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, ha risolto la questione dando un'interpretazione autentica e univoca della norma, optando per un'interpretazione